Statuto

Art.1

DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata

THE ENGLISH ANGLICAN CHURCH OF ST. MARK’S FLORENCE O.N.L.U.S. di qui in avanti indicata, per semplicità, “l’Associazione”.

Soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS, l’Associazione, ai sensi del Dlgs 117/2017, aggiungerà alla denominazione THE ENGLISH ANGLICAN CHURCH OF ST. MARKS FLORENCE anche la locuzione “Ente del terzo Settore” o per brevità E.T.S. al posto di ONLUS.

Art. 2
SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze e ha durata illimitata.
L’Associazione potrà istituire altre sedi secondarie ed eventualmente  sezioni.

Art.3

SCOPI

L’Associazione è apolitica, e si ispira ai valori di carità e beneficenza cristiani annunciati nel Vangelo, è senza finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità per l’affermazione e la  promozione dei  Valori e dei Principi del Vangelo Cristiano vissuto e condiviso con tutte le persone di lingua inglese e non,  di beneficenza, carità e solidarietà sociale.
L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà svolgere attività, prevalentemente in favore di terzi, di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato, ovvero, di:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e   della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende svolgere:

- promozione e divulgazione del messaggio del vangelo attraverso la realizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di mostre ed eventi, conferenze, seminari, in presenza o virtuali e di progetti editoriali (a stampa o su supporto elettronico).

- organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ivi incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato nelle situazioni in cui l’Associazione dovrà esprimere la propria solidarietà in favore di persone o gruppi di persone che hanno necessità di essere supportate dalla collettività  e comunque nell’ambito delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- operare per l’acquisizione di strutture da adibire a scopi sociali, refettori, o case di prima accoglienza,  nell’ambito delle norme statutarie ;

- promuovere ed organizzare iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo e ricreativo.

- compiere operazioni di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare ed ogni altra attività, per il raggiungimento degli scopi sociali, purché ritenute utili e/o connesse e strumentali alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L’Associazione non potrà svolgere in nessun caso attività diverse da quelle  istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L’ Associazione può esercitare, a norma dell’art 7 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvato con Decreto Ministeriale. L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le attività connesse a quelle istituzionali nei limiti di quanto disposto dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017

Art. 4

RAPPORTO ASSOCIATIVO


Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico e di diritto privato, senza scopo di lucro, nonché Enti del Terzo Settore nei limiti, nei limiti di  quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
SOCI FONDATORI: sono i soci sottoscrittori dell’Atto costitutivo e del primo statuto;
SOCI ORDINARI: i soci ordinari sono ammessi dal Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta di adesione indirizzata al Consiglio medesimo,  tra le persone fisiche e giuridiche, queste ultime nei limiti indicati all’art. 3 che chiedono di aderire all’Associazione, che si impegnano a rispettare le norme statutarie che ne disciplinano l’attività e che versano le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci, persone fisiche o enti, condividendo gli scopi della Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione.
Il Consiglio Direttivo, delibera circa l'ammissione dei soci.
La partecipazione alla Associazione non è trasferibile, neppure per successione.
Il rapporto associativo non è soggetto a limiti temporali e può estinguersi, oltre che per morte del socio o estinzione dell’Associazione :
a) per recesso del socio: a qualunque categoria appartenga, il socio potrà recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente con lettera raccomandata A.R.; ed il recesso diventerà effettivo a partire dalla data di ricevimento di detta lettera;
b) per decadenza: In Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dalla qualità di socio chi non provvede a versare la quota o contributo associativo nei termini e nei modi fissati dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo; In tal caso il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all’interessato.
c) per espulsione: il Consiglio Direttivo potrà, per gravi motivi e con deliberazione all’unanimità dei consiglieri in carica, deliberare l'espulsione di un socio. L’espulsione è inappellabile ed ha effetto immediato.
I Soci che recedono,  decadono o vengono espulsi non avranno alcun diritto a ripetere la quota o contributo versati prima di perdere la qualità di Socio.
I nominativi dei soci iscritti devono risultare da un libro soci.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs 117/2017 previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 5
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'organizzazione si ispira a principi di democrazia interna.

Sono organi dell’Associazione:

L'Assemblea
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Tesoriere
Il Segretario
Il Revisore dei conti
I Comitati interni.

Art. 6
L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta  da tutti i soci e si riunisce presso la sede legale od altrove. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, e  l’eventuale  bilancio preventivo per l'anno in corso.
L'Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta formale un numero di soci non inferiore ad un quinto del totale.
L' assemblea viene convocata dal Presidente con avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo anche per e-mail,  che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, nel domicilio dichiarato alla Associazione.
Nell' avviso della convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni socio ha diritto a un voto e può essere rappresentato dal proprio legale rappresentante, da un socio della stessa organizzazione delegato in forma scritta, o da un Legale Rappresentante di un altro socio delegato in forma scritta. Ciascun socio potrà avere al massimo una delega.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale o di altri contributi dovuti, o comunque inadempienti rispetto ai loro obblighi sociali, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente od in mancanza dalla persona eletta dall’Assemblea
L'Assemblea ordinaria, nel rispetto dei sopracitati quorum costitutivi, delibera con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto ed ha i seguenti compiti e funzioni:
a. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
b. elegge i membri del Collegio dei Sindaci;
c. approva il bilancio annuale consuntivo di esercizio, la eventuale relazione annuale delle attività svolte.
d. definisce gli eventuali specifici mandati al Consiglio Direttivo;
e. discute e delibera sui documenti di indirizzo  predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea;
f. approva l'eventuale Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche sulla base di quanto proposto dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea può altresì riunirsi in seduta straordinaria per

deliberare su:
1. modifiche allo Statuto;
2. scioglimento dell'Associazione.
L’assemblea straordinaria ha come quorum costitutivo i due terzi dei soci in prima convocazione ed almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci in seconda convocazione.

Le relative delibere sono assunte  con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento ) dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 7
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo ( “Il Consiglio” ) composto da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici) membri denominati Consiglieri,  eletti dall'Assemblea tra i soci Ordinari e Fondatori.
Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni. I membri uscenti sono rieleggibili. Ogni socio ha il diritto di votare gli organismi associativi e può essere eletto in tali organismi.
Le cariche sono a titolo gratuito.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale od altrove ed è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri in carica.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione solo attingendo alla lista dei non eletti, in ordine di voti, all’ultima elezione del Consiglio oppure in mancanza con una nuova apposita elezione assembleare. I Consiglieri così cooptati rimarranno in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea, la quale dovrà procedere alla nuova nomina e/o conferma. Il Consigliere nominato dall'Assemblea rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio.
La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e comunque nel momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta la cessazione dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo da parte dell'Assemblea.
Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Coordinatori  per le attività specifiche dei comitati.
Il Consiglio si riunisce  su convocazione del Presidente tutte le volte che l'interesse dell'Associazione lo richieda  o su richiesta di   almeno 2 (due) membri del Consiglio stesso che in tal caso dovranno indicare i punti all’ordine del giorno.
La convocazione avviene mediante avviso comunicato a tutti i Consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (anche via  e-mail etc.), di regola almeno sette giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l' ora della riunione, nonché l' ordine del giorno.
Le delibere del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione, o di chi presiede la riunione del Consiglio.
Di ogni riunione, il Segretario dovrà redigere il Verbale e sottoscriverlo unitamente a chi avrà presieduto la riunione stessa.
Spettano al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e pertanto lo stesso provvede alla gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, in conformità allo Statuto dell'Associazione stessa, nonché agli indirizzi programmatici dell'Assemblea.
Pertanto il Consiglio:
a. stabilisce la quota associativa annua per i soci ordinari e l’ammontare del contributo annuo minimo per i soci sostenitori;
b. predispone  il bilancio consuntivo di esercizio,  e  l’eventuale relazione annuale delle attività svolte, l’eventuale documento di programmazione e  l’eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo  da presentare per l’approvazione all'Assemblea;
c. esprime i pareri circostanziati sulle proposte di modifica dello Statuto prima della loro presentazione all'Assemblea;
d. redige  l’eventuale Regolamento Interno dell' Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e. delibera su ammissione, nomina, decadenza,  ed espulsione dei soci;
f. può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti,  ivi compresi Presidente, Vice Presidente Segretario e Tesoriere, anche disgiuntamente, determinando i limiti ed i poteri della delega.
g. esprime un parere sui documenti di indirizzo  sottoposti alla sua attenzione;
h. in caso di scioglimento dell'Associazione, propone all'Assemblea la destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti.

Art. 8
Il PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio per l'intera durata del Consiglio stesso, e può essere rieletto per più mandati successivi.
La rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.
Il Presidente presiede e convoca, a norma di statuto, l'Assemblea ed il Consiglio.
Se non risulta possibile riunire preventivamente il Consiglio, il Presidente può adottare, in via d'urgenza, ogni provvedimento necessario od opportuno, da sottoporre per la necessaria ratifica al Consiglio nella sua prima riunione.

Art. 9
IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito o su delega dello stesso Presidente.

Art. 10
IL TESORIERE

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
predispone la  formazione del bilancio consuntivo annuale, dell’eventuale piano di spesa relativo alla programmazione annuale, dell’eventuale bilancio preventivo e degli altri documenti amministrativi e finanziari da sottoporre al Consiglio e/o all'Assemblea;
cura la tenuta della contabilità e sovrintende al corretto funzionamento amministrativo dell'Associazione.

Art. 11
IL SEGRETARIO

Il segretario ha i seguenti compiti:
1 assiste il Presidente ed i membri del Consiglio nell’adempimento delle loro funzioni;
opera per il corretto funzionamento dell’Associazione e vigila sul rispetto del regolamento interno;
2 cura la redazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio e la corretta tenuta dei libri delle adunanze.

Art. 12
ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo , se nominato per volontà dell’Assemblea medesima  o per obbligo di legge ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 117/2017, viene eletto dall'assemblea anche tra non soci - per un periodo di 3 (tre) anni, ma la prima volta in sede di costituzione della Associazione.
L’Organo di Controllo  ,  ha le seguenti funzioni:
1- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

2  partecipa alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
3 controlla la contabilità e gestione amministrativa dell'Associazione se non è nominato il revisore dei conti ai sensi dell’art 31 Dls 117/2017;
4 esamina il bilancio annuale consuntivo e gli altri documenti contabili predisposti dal tesoriere prima della loro trasmissione al Consiglio, e redigere una relazione di accompagnamento allo stesso.

5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto 


6 L’Organo di Controllo  cura la tenuta del proprio libro ove saranno riportati i verbali delle adunanze, le relazioni ed ogni altro documento.

Art 13

Il REVISORE LEGALE  DEI CONTI

Il Revisore legale dei conti  viene eletto dall'assemblea anche tra non soci - per un periodo di 3 (tre) anni, per volontà dell’Assemblea medesima  o per obbligo di legge ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 117/2017.
Il Revisore dei conti  ha le seguenti funzioni:
1) controlla la contabilità e gestione amministrativa dell'Associazione;
2) esamina il bilancio annuale consuntivo e gli altri documenti contabili predisposti dal tesoriere prima della loro trasmissione al Consiglio, e redigere una relazione di accompagnamento allo stesso.
Il Revisore Legale dei Conti deve essere iscritto nell’albo di revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze.

Art. 14
COMITATI INTERNI

In seno all’Associazione si potranno formare comitati di soci, coordinati da un consigliere, per svolgere specifiche attività. 

Art. 15
QUOTA SOCIALE ANNUALE E CONTRIBUZIONI


Tutti i soci, fondatori, ordinari e sostenitori, sono tenuti a versare all'Associazione la quota sociale o contributo annuale.
A tutti  soci potranno altresì essere richieste contribuzioni una tantum, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 16
PATRIMONIO, BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio della Associazione è costituito:
1. dalle quote associative e contributi versati dai Soci;
2. dalle contribuzioni  degli enti pubblici e privati;
3. dagli utili e avanzi di gestione;
4. da ogni altro bene, anche immobile, che pervenga nella disponibilità dell'Associazione anche a titolo di donazione, eredità o legato, ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità religiose, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'esercizio della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Tutti gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reimpiegati nell'attività della Associazione ovvero destinati ad incremento del patrimonio di essa.
In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione e/o utili, fondi, riserve o capitale possono essere distribuiti né andare a vantaggio dei soci o dei Consiglieri o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per la Associazione. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all’art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17
CENTRI LOCALI O SEZIONI

Il Consiglio potrà istituire Centri Locali o Sezioni per il migliore svolgimento dell’attività dell’Associazione nel territorio, previa determinazione dei compiti e poteri ad essi attribuiti e determinazione delle loro modalità di funzionamento.
Il Consiglio  vigilerà sull'attività e sull'operato dei centri, nonché sulla piena coerenza dell'attività da essa svolta con le finalità dell'Associazione.


Art. 18
SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.
L’assemblea dovrà, in tale sede, nominare uno o più liquidatori, previa determinazione delle modalità e poteri ad essi attribuiti.
In ogni caso il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione, dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ai sensi dell’art. 9 D.Lgs.117/2017.  .

 Art. 19

CLAUSOLA SOSPENSIVA

Le clausole statutarie redatte ai sensi del D.Lgs 117/20177 saranno valide soltanto dopo la migrazione dell’ Associazione nel  RUNTS . Pertanto, le clausole del presente statuto che fanno espresso riferimento al D.Lgs 117/2017 si intendono sospese ed il presente Statuto si intende  conforme alla normativa del D.Lgs 4/12/1997 nr. 460 e a tutte le altre disposizioni vigenti sulle ONLUS al fine di ottemperare alla permanenza dei requisiti per l’iscrizione al registro delle ONLUS presso la DRE TOSCANA durante il periodo transitorio precedente l’iscrizione dell’Associazione  nel  RUNTS.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti

in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) soltanto nel momento in cui avverrà l’iscrizione della ONLUS presso  il RUNTS. Nel periodo transitorio, per quanto non previsto dal presente statuto ed in quanto compatibili, si intenderanno applicate  le norme del Codice Civile. 

Art. 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.